In questo articolo

  • OCF: cos'è e di cosa si occupa?
  • Nascita dell'OCF
  • Da quali associazioni è formata l'OCF
  • L'albo dei consulenti finanziari
  • Come iscriversi all'albo
  • Requisiti per l'iscrizione
  • Costi dell'iscrizione
  • Radiazione e sospensione dall'albo

OCF: cos'è e di cosa si occupa l'organismo dei consulenti finanziari

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Financedrip
12 Marzo 2024
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OCF

Cos'è e di che si occupa

OCF: cos'è e di cosa si occupa?

L’OCF (organismo di vigilanza e mantenimento dell'albo unico dei consulenti finanziari) è un ente con personalità giuridica e si configura come associazione, gode di autonomia organizzativa e statutaria.

Opera nel rispetto del principio di suddivisione territoriale delle proprie strutture e attività (Riferimento: Art. 31, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo Unico della Finanza). L’OCF detiene e disciplina l’elenco unico dei consulenti finanziari, registro a cui questi professionisti devono essere obbligatoriamente iscritti per esercitare la loro attività.

Nascita dell'OCF

L’OCF è stato costituito il 25 luglio 2007 come “Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari”. Ha iniziato le sue operazioni il 1° gennaio 2009, a seguito della delibera n. 16737 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) dell'18 dicembre 2008.

Il 2 luglio 2018, con delibera n. 20503 adottata dalla Consob il 28 giugno 2018, è stato avviato l’operatività di OCF, limitatamente alle attività preparatorie all'iscrizione dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, conformemente al regime transitorio previsto dall'art. 7 del D.M. n. 206/08, e alle funzioni istruttorie per i procedimenti di vigilanza ex artt. 7 sepries, comma 2, e 196 del TUF nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

Il pieno trasferimento delle nuove funzioni all’OCF è avvenuto il 1° dicembre 2018, in conformità alla delibera CONSOB n. 20704 del 15 novembre 2018, a seguito di una valutazione condotta dall’Autorità. La CONSOB continua a esercitare la vigilanza sull’OCF secondo l’art. 31, comma 4 del TUF.

Da quali associazioni è formata l'OCF

L’OCF è costituito da associazioni professionali che rappresentano gli iscritti secondo quanto stabilito dall’art. 145 del Regolamento Intermediari. Attualmente, tali associazioni comprendono:

  • ABI (Associazione Bancaria Italiana)
  • ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari)
  • ASCOFIND (Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente)
  • ASSONOVA (Associazione consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede)
  • ASSORETI (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti)
  • NAFOP (National Association Fee Only Planners).

L'albo dei consulenti finanziari

L’elenco è il registro ufficiale a cui tutti i consulenti finanziari sono tenuti a iscriversi.

L'albo è diviso in sezioni: gli "indipendenti" (che possono anche essere società di consulenza indipendenti) ed i "consulenti abilitati all'offerta fuori sede" anche conosciuti come promotori finanziari.

La differenza sostanziale è che il promotore finanziario è un dipendente, agente o mandatario di un singolo intermediario (banca, Sim, Sgr) per il quale distribuisce in modo esclusivo prodotti e servizi finanziari. In sostanza, ottiene la sua remunerazione dalle commissioni pagate dall'istituto.

Il consulente indipendente fornisce consulenza su prodotti finanziari o assicurativi, ma viene pagato direttamente dal cliente finale per l'analisi svolta.

Come iscriversi all'albo

L'Albo OCF è suddiviso in 3 sezioni:

  • Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (precedentemente promotori finanziari)
  • Consulenti finanziari autonomi
  • Società di consulenza finanziaria indipendenti

Dopo aver superato l'esame OCF, un aspirante consulente finanziario deve scegliere la sezione dell'Albo a cui iscriversi, decidendo così il tipo di professione più in linea con le proprie aspirazioni.

Requisiti per l'iscrizione

Per iscriversi all'Albo OCF come consulente finanziario autonomo o SCF, è necessario possedere un diploma quinquennale, aver superato l'esame OCF e rispettare il requisito di "indipendenza soggettiva". Ricordiamo infatti che per legge i consulenti indipendenti non possono avere alcun legame con emittenti e intermediari finanziari.

Documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo OCF

Per inviare la domanda di iscrizione è necessario preparare una documentazione specifica soggetta a valutazione da parte dell'Organismo. A differenza di chi presenta domanda come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, la documentazione deve essere presentata come un unico PDF firmato con firma digitale e include:

  • Domanda di iscrizione
  • Copia di carta di identità e del codice fiscale
  • Copia del versamento della tassa di concessione governativa
  • Comunicazione di eventuali situazione impeditive (facoltativa)

Se richiedi l'iscrizione come indipendente o società di consulenza, devi inoltre includere:

  • Copia della polizza professionale
  • Relazione sul programma di attività

Quest'ultima è il documento più complesso, con un indice consultabile sul sito dell'OCF. Questo documento richiede circa 80 pagine. Molti consulenti per redigerlo si fanno aiutare a pagamento da società esterne.

Se invece richiedi l'iscrizione per mandato di una società, devi allegare dichiarazione del rappresentante legale della società attestante il contratto di collaborazione, subordinato all'ottenimento dell'iscrizione all'albo. In questo caso sei esonerato dalla polizza e dalla relazione, in quanto ne saranno già in possesso i tuoi datori di lavoro.

Costi dell'iscrizione

Durante la procedura di iscrizione, viene richiesto il pagamento online del contributo istruttorio. Il costo annuale di iscrizione all'Albo OCF come consulente finanziario autonomo è di 500€, mentre per le società di consulenza finanziaria indipendente è di 3.000€.

Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2023, sono state introdotte importanti novità:

  • Coloro che, dopo aver superato la prova valutativa, presenteranno domanda di iscrizione all'Albo OCF entro un anno, pagheranno un contributo di iscrizione di 350€ invece di 500€.
  • È confermato il contributo annuale ridotto del 50% per tutti i giovani under 30 che hanno superato l'esame e si sono iscritti all'Albo OCF nel 2021 e 2022. In questi casi, il contributo è fissato a 250€ invece di 500€.

Il contributo va versato entro il 15 aprile di ogni anno. Se il pagamento non viene effettuato entro il 30 maggio, l'importo sarà raddoppiato.

Invio della domanda all'Albo OCF

Per presentare la domanda, è obbligatorio avere un indirizzo PEC e una firma digitale. La domanda va presentata esclusivamente online accedendo al sito dell'OCF, dopo aver completato la registrazione di 1° e 2° livello, seguendo la procedura indicata dal portale.

Dopo l'invio della domanda, si consiglia di monitorare regolarmente la propria PEC. L'OCF invierà una PEC per richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni prima di deliberare l'iscrizione all'Albo, seguendo una procedura di routine.

L'Organismo si prende un tempo di 6 mesi per analizzare e approvare le domande di iscrizione come consulente finanziario autonomo.

Questo periodo riparte nel caso in cui sia necessaria una richiesta di ulteriori informazioni o integrazioni riguardo al documento alla relazione sul programma di attività.

Radiazione e sospensione dall'albo

La sospensione temporanea dall'Albo da 1 a 4 mesi è disposta a fronte del mancato rispetto di taluni obblighi connessi allo svolgimento dell’attività:

  • Esercizio di attività incompatibili con quella di consulente finanziario
  • Violazione dell’obbligo di riservatezza
  • Violazione dell’obbligo di fornire una chiara ed esauriente informazione nei confronti del cliente
  • Violazione dell’obbligo di rilasciare al cliente copia di tutti i documenti da questi sottoscritti

La radiazione dall’Albo viene deliberata nel caso in cui vengano commesse gravi violazioni, ad esempio:

  • La contraffazione della firma dell’investitore
  • La comunicazione o trasmissione all’investitore o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero
  • L’acquisizione anche temporanea della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell’investitore
  • L’esercizio dell’attività di consulente per conto di soggetti non abilitati
  • Violazione del monomandato.
  • Comunicazione o trasmissione all’investitore o alla Consob di informazioni non rispondenti al vero

La CONSOB, previo provvedimento motivato, può imporre sanzioni